Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato

Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato

Il commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato è un'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande. Si svolge su un’area pubblica disponibile del Comune, è composta da più posteggi e può essere attrezzata. È destinata all'esercizio dell'attività per periodi prestabiliti e offre merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande ed erogazione di pubblici servizi.

Nell’ambito del settore alimentare o non alimentare sono determinate le tipologie merceologiche dei posteggi (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28, com. 15).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande), oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare i requisiti professionali.

Requisiti oggettivi

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per svolgere l'attività è inoltre necessario possedere un veicolo attrezzato, auto frigo omologato per prodtti alimentari e rispettare le relative norme speciali per il commercio di determinati prodotti (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26).

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Commercio in forma itinerante e partecipazione alle fiere

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita direttamente anche all'esercizio di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28) e alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 54).

Autorizzazioni stagionali

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune sede di posteggio e sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 57).

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Ultimo aggiornamento: 18/01/2024 12:43.30