Compro oro

Compro oro

L'attività di compro oro consiste nella compravendita all’ingrosso o al dettaglio o nella permuta di oggetti preziosi usati. L’attività può essere esercitata in via esclusiva o in via secondaria rispetto all'attività prevalente.

I soggetti che vogliono svolgere l'attività di compro oro devono iscriversi nel registro degli operatori compro oro, istituito presso l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). Sono tenuti all’iscrizione nel registro anche gli operatori che acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti (Decreto legislativo 25/05/2017, n. 92, art. 3). Le caratteristiche e le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono definite dal Decreto ministeriale 14/05/2018.

Chi vuole avviare l'attività deve presentare domanda di autorizzazione alla Questura come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 127 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.

Approfondimenti

Obblighi di identificazione della clientela

Gli operatori compro oro, prima dell'esecuzione di un'operazione di compravendita o di permuta, devono procedere all'identificazione di ogni cliente, come previsto dal Decreto legislativo 25/05/2017, n. 92, art. 4.

Le operazioni di importo pari o superiore a 500,00 € devono essere effettuate unicamente attraverso mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che è possibile effettuare e ricevere il pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 € e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad esempio assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dovrà essere annotata sulla scheda di cui al Decreto legislativo 25/05/2017, n. 92, art. 5, com. 2.

Tracciabilità delle operazioni

Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro (Decreto legislativo 25/05/2017, n. 92, art. 5).

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Ultimo aggiornamento: 20/02/2024 17:25.40